BORGO SAN DALMAZZO - Biodigestore, per il TAR il ricorso del Comune di Borgo San Dalmazzo è inammissibile

Secondo il Tribunale Amministrativo Regionale il ricorso contro la delibera dell'assemblea Acsr-CEC è stato notificato oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa

L'assemblea Acsr-CEC del 17 febbraio 2023

a.d. 30/10/2023 14:44

Inammissibile”. Così la Terza Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ha giudicato il ricorso presentato dal Comune di Borgo San Dalmazzo nell’ambito della “querelle” per la realizzazione del nuovo biodigestore. Nello specifico, il Comune chiedeva l’annullamento della delibera dell’assemblea Acsr-CEC del 17 febbraio 2023, che aveva formalmente accettato il finanziamento PNRR per l’impianto da realizzare nell’area della ex discarica di San Nicolao. Un'assemblea accesa e discussa, quella citata, in cui il "Sì" di Cuneo aveva avuto un peso decisivo nell'esito finale.
 
Il Comune di Borgo - si leggeva nella delibera approvata dalla Giunta il 27 aprile - riteneva che il provvedimento del Consorzio Ecologico Cuneese fosse “stato adottato sulla base di motivazioni sostanzialmente economiche”, senza considerare gli aspetti relativi “alla ricaduta ambientale dell’investimento”. Ancora, per il Comune di Borgo il CEC non avrebbe “considerato gli interessi della collettività insediata sul territorio sul quale dovrebbe essere realizzato l’impianto”.
 
Si legge nella sentenza emessa dal TAR: “La deliberazione del CEC del 17 febbraio 2023 costituisce il primo atto impugnato dal Comune di Borgo San Dalmazzo; tuttavia, tale deliberazione sarebbe conseguente a numerosi atti presupposti, che non sono mai stati impugnati dal Comune di Borgo San Dalmazzo”.
 
In più - si legge ancora nel documento - il ricorso del Comune di Borgo San Dalmazzo è stato notificato il 16 maggio, ovvero oltre il termine di sessanta giorni previsto dalla normativa: “Il termine per impugnare la deliberazione deve decorrere non dalla conclusione del periodo di pubblicazione nell’albo pretorio (17 marzo 2023), bensì dalla data della sua stessa approvazione”, si legge nella sentenza.
 
L’irricevibilità del ricorso introduttivo per tardività determina l’inammissibilità del ricorso”, scrive il TAR.

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