CUNEO - Cuneo approva il regolamento animali: ecco cosa possono fare i padroni di Fido e Micio (e cosa no)

Vietati l’accattonaggio con i cuccioli e l’esposizione in vetrina. Per i cani si raccomandano tre uscite al giorno, con guinzaglio e strumenti per pulire i “regalini”

Andrea Cascioli 10/12/2023 18:30

Tra le novità dell’ultimo Consiglio comunale a Cuneo c’è l’approvazione del regolamento animali, preceduto da un’apposita commissione consiliare in cui ne era stata discussa la bozza. Si tratta, spiega l’assessore alla Tutela animali Paola Olivero, di un’integrazione rispetto alle norme che già erano sancite nel regolamento di Polizia Urbana, alla luce di quanto predisposto dalla Regione.
 
Questa sintesi, sottolinea l’esponente della giunta, è stata “condivisa con la Polizia Locale e il servizio veterinario dell’Asl per quanto di loro competenza, oltre che con le associazioni animaliste che hanno un’attenzione molto alta sull’argomento”. Il testo, spiega la presidente della commissione Statuto e regolamenti Noemi Mallone, si compone di una prima parte riguardante i principi generali, cui seguono i contenuti specifici: la disciplina particolare in merito ai cani, ai gatti, alla fauna selvatica ed esotica e ad altre specie animali, infine una sezione dedicata alle disposizioni finali.
 
Tra gli orientamenti generali c’è l’impegno del Comune a contrastare “ogni comportamento finalizzato ad impedire la presenza di animali all’interno del nucleo familiare”, compresi - si suppone - i regolamenti condominiali che pongono espliciti divieti nei confronti di Fido e Micio. Tutto ciò, si precisa in seguito, a patto di “evitare l’insorgenza di inconvenienti igienico-sanitari e garantire l’osservanza delle disposizioni in materia di quiete del vicinato”. Venendo alle prescrizioni, tra quelle meno ovvie c’è l’impegno, da parte di privati o associazioni, a “impedire la riproduzione se non a fronte della certezza di collocare idoneamente la cucciolata”: questo allo scopo di limitare il più possibile il triste fenomeno del randagismo.
 
È vietato detenere animali all’esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare, nel caso dei cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell’animale, coibentata e dotata di tetto impermeabilizzato. Sussiste un divieto generale anche rispetto all’isolamento in rimesse, cantine, scantinati o alla segregazione in contenitori o scatole senza possibilità di uscita. No a qualsiasi forma di gioco la cui vincita o premio sia costituita da animali vivi, come nei baracconi di un tempo, o a regalare esemplari a scopo pubblicitario o ad altro titolo. Vietato, allo stesso modo, colorare artificialmente gli animali.
 
Per quanto riguarda l’accattonaggio, verrà sanzionato l’utilizzo di animali in stato di incuria, detenzione o cattivo stato di salute, oltre ai casi di maltrattamento e sofferenza. È vietato in ogni caso chiedere elemosine accompagnandosi a cuccioli di qualsiasi specie di età inferiore ai 180 giorni: in questi casi, le bestiole verranno sequestrate dagli organi di vigilanza e ricoverate presso il canile municipale. Ai negozianti del settore si fa invece divieto di esporre animali in vetrina e sulla pubblica via, o di venderli a minori di 18 anni.
 
 
Con il cane si può andare (quasi) ovunque. Ma occhio alla paletta
 
Una sezione a sé disciplina, ovviamente, le questioni che riguardano il più fedele amico dell’uomo. A partire da quella, spiacevole per chi si trovi a provvedervi ma ancor più per chi vi si imbatta, delle deiezioni. L’obbligo di raccogliere le feci e depositarle nei contenitori è auspicabilmente noto a tutti. Bisogna perciò premunirsi, portando con sé gli strumenti adatti per la pulitura e il lavaggio, anche nel caso delle urine. Ciò premesso, l’accesso è garantito in tutte le aree pubbliche o ad uso pubblico (parchi, giardini, aree verdi), eccettuate le aree giochi per l’infanzia. I proprietari, salvo che nelle apposite aree cani, devono comunque tenere i cani al guinzaglio (lungo non più di un metro e mezzo) e munirsi di museruola. Il regolamento consiglia “almeno tre uscite al giorno”: al vostro buon cuore.
 
Si può uscire con Fido in bicicletta, a patto però di transitare in aree non soggette al traffico veicolare e non sottoporre a sforzi eccessivi il vostro compagno di sgambate. In questi casi è necessario l’uso di pettorina o collare ed è comunque vietato quello a strozzo. La detenzione di cani alla catena resta vietata salvo che ciò non sia prescritto per ragioni sanitarie da un veterinario o legato a temporanee ragioni di sicurezza. Ai cani detenuti a catena va però assicurata la possibilità di movimento libero, per almeno un’ora al giorno. Gli animali non possono essere dati in affido - anche temporaneo - o in adozione a coloro che abbiano riportato condanne per maltrattamento. Per assicurare il rispetto delle condizioni di benessere degli animali, il Comune può attivare controlli anche preventivi, con particolare riferimento ai cani di razza molossoide o loro incroci, per i quali sono previsti ulteriori accertamenti.
 
 
Vietato disturbare le colonie feline: sono tutelate dal Comune
 
La sezione dedicata ai gatti si concentra perlopiù sulla normativa delle colonie feline. Mettendo una cosa bene in chiaro: le colonie sono tutelate dal Comune, che in caso di maltrattamento o uccisione dei loro “inquilini” provvederà a far denuncia. Eventuali spostamenti possono essere decisi dal dirigente, in accordo con il servizio veterinario, ma è vietato ostacolare o impedire l’attività di gattare e gattari, per esempio asportando o danneggiando ciotole e cucce. I volontari, da par loro, sono tenuti al rispetto delle norme igieniche, evitando la dispersione di alimenti e provvedendo alla pulizia necessaria. Ai gatti delle colonie è garantita l’assistenza a carico dell’amministrazione comunale, in caso di necessità. Parimenti, è garantita l’assistenza medico-veterinaria di primo soccorso per i gatti incidentati. Il Comune concorre inoltre alla sterilizzazione e provvede a censire le colonie.
 
 
Non distruggete i nidi! Scacciare i piccioni? Si può, con qualche accortezza
 
Per quanto attiene, infine, alle altre specie animali, un capitolo a sé riguarda gli uccelli. Il Comune vieta a chiunque la distruzione dei nidi di rondini, topini (rondini riparie), balestrucci e rondoni. Più in generale, è vietato, per le specie aviarie “non nocive”, distruggere i siti di nidificazione durante il periodo della riproduzione e del successivo svezzamento. Cosa fare invece per scacciare i piccioni? In primis, si raccomanda la sostituzione degli eventuali attuali dissuasori anti-stazionamento con quelli analoghi “non cruenti”. Ogni intervento dovrà rispettare le regole del benessere animale. D’altro canto, occorre ricordare che è vietato a chiunque, su tutto il territorio comunale, somministrare cibo ai colombi - con l’ovvia esclusione degli allevatori di piccioni domestici o viaggiatori.
 
Escluse le operazioni di derattizzazione, disinfestazione e deblatizzazione, che devono essere eseguite in modo da non nuocere in alcun modo alle altre specie animali, è severamente proibito spargere o depositare alimenti contaminati da sostanze velenose o materiali nocivi in luoghi ai quali possano accedere animali. In questi casi come in quelli di maltrattamento, oltre alla sanzione, c’è la denuncia.

Notizie interessanti:

Vedi altro