CUNEO - Dopo la nevicata della settimana scorsa... chi risarcisce i danni causati dalla caduta dei rami sulle auto?

Cosa succede e come bisogna agire in questi casi? Dipende da chi è il proprietario del terreno sul quale si trova l'albero...

Samuele Mattio 20/11/2019 17:00


La prima nevicata della stagione che ha colpito il Cuneese nella notte tra giovedì 14 e venerdì 15 novembre ha causato la caduta di molti alberi e di grossi rami. Una situazione spiacevole che può capitare quando gli arbusti hanno ancora su le foglie e le fronde si spezzano sotto il peso della neve, intralciando le strade, o peggio, colpendo le automobili parcheggiate. La scarsa manutenzione effettuata, anche a causa di una neve che è arrivata in anticipo sulla normale tabella di marcia, non ha aiutato e nei giorni scorsi sono state parecchie le segnalazioni di auto seriamente danneggiate.

Chi paga i danni in questo caso? A meno che l’automobilista non abbia attivato una costosa polizza che copre gli eventi atmosferici, in linea di principio vale la responsabilità del proprietario dell’area su cui si trova l’albero caduto o dal quale si è staccato il ramo. L’articolo 2051 del codice civile recita: "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito”. Se l’albero si trova sulla strada pubblica all’interno di un centro urbano il responsabile è il Comune, mentre se si trova su una strada extraurbana l’onere ricade sull’ente gestore (la provincia o l’Anas). 

Gli alberi, come gli edifici e le infrastrutture, dovrebbero essere sottoposti a continua manutenzione, per mantenerli in salute e prevenire spiacevoli cadute. A volte però, anche potando tempestivamente le piante, può capitare che questi si rompano per un evento atmosferico avverso, come avvenuto nel Cuneese con la nevicata della settimana scorsa. Che cosa fare in questi casi? Se un ramo di un albero collocato in un’area pubblica è caduto sulla vostra auto, danneggiandola, bisogna inviare una diffida al comune di riferimento (o all’ente gestore) mediante raccomanda a/r. La diffida deve contenere la descrizione dell’evento corredata di foto, gli estremi del veicolo danneggiato e del proprietario, ora e luogo e preventivo a fattura di riparazione che attesti l’entità del danno. L’ente potrà rimborsare il danno, oppure opporsi al risarcimento, in questo caso sarà necessario avviare una causa, nella quale il gestore dovrà dimostrare di aver provveduto con diligenza alla corretta manutenzione dell’albero e che la caduta è stata cagionata da un evento straordinario: un ‘caso fortuito’ o di ‘forza maggiore’. Tesi piuttosto difficile riguardo a una nevicata dalle nostre parti, mentre in Sicilia, per lo stesso motivo, potrebbe essere certamente plausibile.

Se invece l’albero da cui è caduto un ramo si trova sulla proprietà di un privato? Dopo aver proceduto all’identificazione il danneggiato dovrà procedere alla diffida con il medesimo metodo usato per gli enti pubblici, tenendo conto che in questo caso il proprietario potrà contare anche sulla responsabilità solidale tra il proprietario del terreno e il Comune, come previsto da una sentenza della Corte di Cassazione del 2014 (n. 20488).

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