CUNEO - Raccolta dei funghi: le regole per il 2017

Serve il “titolo di raccolta” (gratuito per i minori di 14 anni) ed è comunque vietato raccogliere miceti nei castagneti coltivati, in proprietà private o aree protette

05/10/2017 09:22

Autunno è stagione di funghi, ma bisogna ricordare che la raccolta dei funghi è regolamentata in Piemonte dalla legge regionale 24 del 17 dicembre 2007. Per raccogliere funghi, ad eccezione di quelli a raccolta libera elencati a parte, occorre munirsi del “titolo per la raccolta” che può avere validità giornaliera, settimanale, annuale, biennale o triennale, secondo i costi stabiliti annualmente dalla Regione. Le Unioni Montane di Comuni possono rilasciare, esclusivamente ai residenti nel proprio territorio ed al costo ridotto, titoli per la raccolta annuale dei funghi validi solo nel territorio dell’Unione anziché su tutto il territorio regionale. Di seguito le principali regole che il raccoglitore di funghi deve rispettare nel territorio della provincia di Cuneo (aggiornate al 1 maggio 2017).
 
Il titolo è costituito dal versamento della quota prescritta sul c/c postale o tramite bonifico bancario intestato, a scelta del contribuente, ad una delle Unioni montane di comuni, ad una delle forme associative dei Comuni collinari oppure ad uno degli enti regionali di gestione delle aree protette. Il titolo per la raccolta può avere validità annuale (30 euro), biennale (60 euro) oppure triennale (90). Sono previsti anche titoli per la raccolta giornaliera (5 euro) o settimanale (10 euro) con validità estesa sempre a tutto il territorio regionale.
 
La ricevuta del versamento, accompagnata da idoneo documento di identità, deve essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza (Guardie provinciali, Carabinieri forestali, guardie volontarie ecologiche, altri agenti della forza pubblica ecc….). Sono esonerati dal possesso del titolo per la raccolta, nel rispetto di tutte le altre regole per la raccolta dei funghi epigei, i minori di anni 14 che debbono essere accompagnati, fino ad un massimo di due, da un maggiorenne in possesso di titolo per la raccolta valido.
 
Il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi: raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell’orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La raccolta di queste specie deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi e dell’ambiente.
 
La raccolta dei funghi sul territorio regionale è consentita tutti i giorni, ma il quantitativo giornaliero ed individuale non deve superare i 3 kg al giorno, comprese le specie fungine che possono essere raccolte senza titolo per la raccolta. Durante la raccolta dei funghi è obbligatorio l’utilizzo di contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore nei territori circostanti (non contenitori di plastica) e non si possono usare rastrelli, uncini o altri mezzi che possono danneggiare lo strato umifero del suolo, il micelio fungino o l’apparato radicale del fungo.
 
La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita: nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili stessi; nelle aree protette istituite ai sensi della normativa regionale vigente; nelle aree interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico; dal tramonto alla levata del sole; nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile. Per i trasgressori ci sono sanzioni amministrative che possono essere comminate da tutti gli operatori addetti al controllo.
 
Nel caso esistano dubbi sulla commestibilità dei funghi raccolti, si raccomanda ai raccoglitori l’utilizzo della consulenza gratuita degli ispettorati micologici istituiti presso le Asl. Tutte le informazioni sono reperibili anche sul sito istituzionale della Provincia www.provincia.cuneo.it.
 

c.s.

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