CUNEO - Si può uscire dal proprio Comune per andare dalla parrucchiera (ma con alcuni ''paletti'')

Il chiarimento sul Dpcm in vigore fornito dalla Prefettura di Cuneo dopo una richiesta presentata da Confartigianato

a.d. 18/11/2020 14:41

Anche nelle zone rosse si può spostare in un Comune diverso da quello di residenza per andare dalla parrucchiera (ma solo in Comuni contigui e solo in alcuni casi). Pochi giorni fa un chiarimento pubblicato tra le Faq sul sito del Governo aveva stabilito come anche nelle zone rosse fosse consentito spostarsi in un Comune diverso da quello in cui si risiede per accedere ad esercizi commerciali in presenza di condizioni migliori, anche dal punto di vista economico, e in mancanza di punti vendita rispondenti alle proprie esigenze nel territorio del proprio Comune. Un’interpretazione, quella fornita dal Governo, nella quale non si faceva menzione, però, dei servizi alla persona, tra i quali gli acconciatori. A questo proposito Confartigianato Cuneo aveva provveduto già lo scorso 11 novembre, pochi giorni dopo l'entrata in vigore dell'ultimo Dpcm per il contenimento dei contagi da Coronavirus, a richiedere un chiarimento alla Prefettura di Cuneo. 
 
Ieri, martedì 17 novembre, è arrivata la risposta, in un documento firmato dal Prefetto Fabrizia Triolo. L’interpretazione che viene fornita è la stessa che il Governo ha dato per quanto riguarda gli esercizi commerciali: secondo la Prefettura di Cuneo, quindi, ci si può spostare in un paese diverso da quello di residenza (ma solo in quelli "contigui") anche per usufruire di un servizio alla persona (come quello offerto dalle parrucchiere e dai barbieri) nel caso in cui ci sia una maggiore offerta, anche in termini di convenienza economica. 
 
Il fine - si legge nel documento - è assicurare in concretezza pari opportunità e motivati margini di scelta, sebbene sempre in un ragionevole ambito di contiguità territoriale”. Non rientra invece tra le comprovate motivazioni il “rapporto fiduciario” con il titolare dell’esercizio: “Consentire gli spostamenti su questa base senza il vincolo di ragionevole contiguità territoriale potrebbe determinare l’elusione del dettato normativo”.

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