LIMONE PIEMONTE - Due condanne per il crollo che provocò la morte di un operaio a Limone Piemonte

Bashkim Toska, 59 anni, morì schiacciato da un cassero di una tonnellata. Giudicati colpevoli il titolare di una ditta di Centallo e il coordinatore per la sicurezza

Andrea Cascioli 18/03/2024 18:30

Il 26 febbraio del 2020 Bashkim Toska era a Limone Piemonte per lavorare, presso un cantiere dove alcune imprese edili stavano realizzando un nuovo complesso residenziale in via Almellina 2. Viveva da qualche mese a Boves ed era stato assunto dalla ditta Kovacaj: sul cantiere limonese, però, per lui era la prima volta.
 
Anche questo spiega perché quel giorno l’operaio albanese di 59 anni si sia trovato sul posto sbagliato al momento sbagliato. Ovvero di fronte a un cassero da una tonnellata, fissato in maniera scorretta, che al suo passaggio si staccò e lo schiacciò a terra: il lavoratore sarebbe morto al Santa Croce di Cuneo, dopo due giorni di agonia. Insieme ai suoi colleghi si stava occupando di realizzare i garage, al piano strada, mentre a un livello sopraelevato gli addetti di un’altra ditta, la Edil 2014 di Centallo, eseguivano ulteriori lavori. Qui Toska era stato inviato con l’ordine di recuperare alcuni attrezzi. Peccato che nessuna recinzione avvertisse del pericolo o transennasse il percorso: un errore fatale, secondo gli ispettori dello Spresal.
 
I lavori sul cantiere erano stati appaltati dalla committente Lim-one srl alla società Fantino Costruzioni. Un ulteriore subappalto era stato assegnato dalla Edil 2014 alla Kovacaj. Gli amministratori della Kovakaj e della Edil 2014 e un operaio di quest’ultima azienda sono stati condannati in abbreviato, a pene comprese tra un anno e quattro mesi e due anni e quattro mesi. Nei confronti di un altro accusato, caposquadra della Fantino, il gup aveva invece disposto il non luogo a procedere. A giudizio, in dibattimento, sono arrivati il R.C., di Cervasca, in qualità di coordinatore per la sicurezza della Lim-one srl, A.K., residente a Centallo, legale rappresentante dell’impresa Edil 2014 e F.S., di Boves, capo commessa e coordinatore di cantiere della Fantino Costruzioni.
 
Il giudice Marco Toscano ha condannato R.C. a un anno di reclusione e A.K. a un anno e sei mesi, assolvendo invece il coordinatore di cantiere. Nei confronti delle sette parti civili, tra cui la vedova e i due figli della vittima, è stata stabilita una provvisionale da 50mila euro per ciascuno, cui si aggiungono i danni da quantificare in sede civile. “In quel cantiere aleggiava una mentalità sbagliata” ha affermato il sostituto procuratore Attilio Offman, evidenziando vari fattori di rischio: il mancato transennamento di quell’area di cantiere, innanzitutto. Ma anche la scarsa conoscenza del cantiere da parte dell’infortunato, motivata, secondo un teste, dal fatto che “in Kovacaj il personale ruota spesso”. E infine la questione del vento: “ll piano di sicurezza non prevedeva lo stop dei lavori in caso di forte vento. Fu aggiornato solo dopo l’incidente”. Alle richieste di condanna della pubblica accusa, due anni e sei mesi per A.K. e F.S. e due anni per R.C., si erano associati gli avvocati delle parti civili Edoardo Cavicchi e Giulia Gai.
 
“Non era il datore di lavoro della vittima, non spettava a lui dirgli dove dovesse andare” ha rimarcato, per il coordinatore di cantiere F.S., l’avvocato Guglielmo Guglielmi: il decesso, ha aggiunto il legale, è da attribuirsi a “un susseguirsi di irregolarità da parte della sua azienda”. Sulle responsabilità di chi montò in modo errato il cassero si sono soffermate le altre difese: “Non solo il piano operativo di sicurezza indicava le misure da rispettare nel montaggio del cassero, ma lo stesso manuale di istruzioni della ditta fornitrice dei pezzi lo faceva” ha osservato l’avvocato Cristiana Sorasio per la posizione di A.K., rappresentante della Edil 2014. Analoghe le obiezioni dell’avvocato Alessandro Ferrero, difensore del coordinatore per la sicurezza: “Se gli operai addetti al cassero hanno ignorato le norme durante la fase di costruzione, che è la vera causa dell'evento, come si può contestare che l’omissione delle indicazioni su cosa fare in caso di vento possa avere una relazione di causalità con l’incidente?”.

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