FOSSANO - Respinto il ricorso della farmacista no vax di Fossano: “L’emergenza giustifica l’obbligo vaccinale”

La dottoressa aveva dato le dimissioni e si è in seguito vaccinata. Per l’Asl “un precedente importante”. La difesa: “Il vaccino non previene il contagio”

a.c. 02/08/2022 15:40

Il tribunale di Cuneo ha respinto il ricorso presentato contro l’Asl Cn1 e il Comune di Fossano da una ex dipendente della farmacia comunale 2 di via Marconi. La dottoressa era una delle tre nella stessa farmacia fossanese che avevano rifiutato di adempiere all’obbligo vaccinale e di conseguenza era stata sospesa dal servizio.
 
La sentenza del giudice del lavoro Daniela Rispoli è la prima in provincia riguardo alle sospensioni dei non vaccinati. Il pronunciamento, motivato in sei pagine, va in controtendenza rispetto a recenti sentenze - come quella che a Torino ha disposto il reintegro di un impiegato dell’Asl che aveva rifiutato di vaccinarsi contro il Covid-19. In quel caso, però, si trattava di un dipendente con mansioni amministrative, non chiamato a svolgere prestazioni sanitarie. Pur accogliendo il suo ricorso, il giudice aveva espressamente riconosciuto che l’obbligo di vaccinazione per i sanitari “risponde all’esigenza di allontanare il lavoratore che, in quanto non vaccinato, viene considerato una fonte di rischio per quei soggetti fragili che con lo stesso devono necessariamente venire a contatto”.
 
Analoghe considerazioni sono alla base della sentenza emessa a Cuneo. Nel rigettare il ricorso della farmacista, il giudice Rispoli ha chiarito che l’Asl e l’amministrazione comunale si erano limitate ad adempiere a un obbligo di legge. Né avrebbero potuto fare altrimenti, stante il fatto che non spettava loro l’onere di effettuare il vaglio di legittimità costituzionale della norma. Quanto alla costituzionalità dell’obbligo, si osserva che la disciplina si è sviluppata nell’ambito di un’emergenza sanitaria: “La indubbia limitazione della libertà personale ha avuto poi, essenziale seppur tendenziale - in relazione alla imprevedibilità degli sviluppi della pandemia - carattere temporaneo, in linea appunto con il concetto di emergenza”. In questo ambito, ha aggiunto il magistrato, non compete al giudice del lavoro “sviluppare dibattiti sulla eventuale capziosità dei dati, sugli interessi ultimi potenzialmente sottesi a determinate decisioni, pur gravi, del legislatore, sulla condivisibilità, o meno, di scelte prettamente politiche”.
 
Nessuna irregolarità è stata rilevata quanto alla procedura seguita dall’azienda sanitaria prima di mettere in atto la sanzione. “La dottoressa ha rifiutato il vaccino e gli appuntamenti che le erano stati fissati” spiega l’avvocato Manuela Cravero, rappresentante del servizio legale interaziendale di Asl Cn1, Asl Cn2 e ospedale Santa Croce. La dipendente aveva quindi rassegnato le dimissioni nel novembre 2021, lo stesso giorno in cui era entrata in vigore il provvedimento di sospensione. La vertenza è andata avanti ugualmente perché la ricorrente voleva che venisse sancita l’illegittimità della sospensione e chiedeva non il reintegro ma il riconoscimento di un risarcimento, non quantificato. Il giudice ha respinto entrambe le richieste. È rilevante il mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale, sottolinea l’avvocato Cravero, che insieme al collega Alberto Manfredi (legale nominato dal Comune di Fossano) difendeva la validità del provvedimento: “Abbiamo altri due ricorsi analoghi che riguardano dipendenti dell’Asl e questo è un precedente importante: è la prima sentenza sugli obblighi vaccinali in provincia di Cuneo”.
 
La ex dipendente della farmacia comunale oggi ha un altro lavoro in ambito sanitario e si è vaccinata con tre dosi tra gennaio e giugno di quest’anno. È stata condannata a rifondere le spese di giudizio, quantificate in circa 10mila euro. A difenderla c’era l’avvocato Maurizio Giordano, che annuncia: “Credo faremo appello quantomeno in conto spese, perché le spese fissate sono assolutamente sproporzionate”. Il legale afferma che non sperava in un esito diverso perché “questo ricorso era minato fin dalla base dal fatto che la dottoressa, per problemi di sostentamento, si era dimessa dopo aver ricevuto un’altra offerta di lavoro ed è stata comunque obbligata a vaccinarsi”. Quanto alle argomentazioni addotte dal giudice, la difesa osserva: “Il tribunale di Cuneo non è stato illuminato. Si continua a parlare di ‘motivazioni di salute’ e ad addurre argomenti non scientifici, quando si sa che i vaccini non prevengono né l’infezione né il contagio”.

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