Si contestavano ammanchi dal conto del fratello, ospite di una struttura per disabili nel Saluzzese, alla fossanese condannata dal tribunale di Cuneo per peculato e omissione d’atti d’ufficio. In vesti di amministratrice di sostegno, per un paio d’anni, la donna aveva gestito - almeno sul piano formale - il pagamento delle rette e le varie necessità economiche. Con la struttura però si era venuto a creare un debito abbastanza ingente, poi regolarizzato dalla madre dell’ospite. La questione aveva portato alla revoca dell’amministrazione da parte del giudice tutelare e a successivi accertamenti: era emerso così che una somma superiore a tremila euro, derivante dalla pensione dell’uomo, era stata prelevata dal conto in occasioni diverse. L’amministratrice non aveva fornito in merito alcun rendiconto che potesse giustificare queste spese. “Non emerge in alcun modo che questi prelievi fossero rivolti alle necessità dell’amministrato” ha osservato il sostituto procuratore Francesca Lombardi, stigmatizzando una “condotta negligente protratta per due anni”: “Si è tentato di riferire che di fatto stessimo parlando di ‘pochi soldi’ e che questi importi sarebbero stati poi restituiti. Ma sono stati restituiti solo dopo la revoca dell’amministrazione e con risorse esclusive della madre: non è una condotta riparatrice dell’imputata”. La madre dell’imputata e della persona offesa aveva ricondotto a sé la totalità dei pagamenti effettuati con la carta bancaria intestata al figlio: “La signora cade in contraddizione in ordine all’effettiva titolarità del bancomat utilizzato” ha sostenuto, a questo proposito, l’accusa. Per l’avvocato Diego Socchi, difensore dell’imputata, “la qualificazione della condotta si è rivelata più una mala gestio da parte dell’imputata, per quanto riguarda il suo ufficio di amministratore di sostegno. Probabilmente anche i suoi limiti scolastici hanno influito su questo incarico”. Il legale rilevava un’insussistenza del dolo anche riguardo alla mancata presentazione dei rendiconti: “L’imputata ha agito in totale buona fede, sicuramente la sua condotta è negligente sul piano civile ma del tutto priva della volontà di recare un danno”. A fronte di una richiesta di condanna a due anni e dieci mesi di reclusione, il tribunale ha fissato una pena di due anni concedendo il beneficio della sospensione e della non menzione.