Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha respinto il ricorso presentato dalla società Flysun 2 srl contro il diniego del Comune di Magliano Alpi relativo alla realizzazione di un impianto di accumulo energetico. Una vicenda complessa, segnata dall’entrata in vigore di una nuova normativa proprio durante l’iter autorizzativo, che ha inciso in modo determinante sull’esito della controversia. Al centro del contenzioso vi è il progetto di un impianto di accumulo (BESS) da 150 MW, presentato tramite procedura abilitativa semplificata (PAS) il 23 dicembre 2023, dunque pochi giorni prima dell’introduzione del nuovo decreto legislativo, entrato in vigore il 30 dicembre 2024. Una tempistica che si è rivelata cruciale. Secondo quanto ricostruito nella sentenza pubblicata il 4 maggio 2026, la documentazione allegata alla domanda risultava incompleta al momento dell’entrata in vigore della nuova disciplina. Questo elemento ha impedito di qualificare la procedura come “in corso” secondo i criteri previsti dalla normativa transitoria, rendendo quindi applicabili le nuove regole. Il Comune di Magliano Alpi, per mezzo dell’allora amministrazione guidata dal sindaco Marco Bailo, aveva già espresso un preavviso di diniego, poi formalizzato il 4 aprile 2025, sostenendo che l’intervento non potesse essere autorizzato mediante PAS, ma dovesse invece seguire la procedura di autorizzazione unica, di competenza provinciale. Una posizione confermata dal TAR, che ha ritenuto corretto l’inquadramento giuridico degli amministratori comunali. Nel dettaglio, l’area individuata dal progetto ha avuto un peso rilevante nella decisione. Nel caso di Magliano Alpi, infatti, l’intervento interessava il Cesar Palace (ex discoteca, non considerata impianto produttivo), alcuni locali tecnici accessori, un’ampia area scoperta non recintata, un campo sportivo dismesso. Elementi che, secondo i giudici, non soddisfano i requisiti più restrittivi introdotti dalla nuova normativa, che limita la PAS agli impianti collocati esclusivamente all’interno del perimetro di strutture industriali effettivamente qualificabili come tali. I giudici amministrativi hanno inoltre chiarito un principio centrale: non è possibile utilizzare una procedura semplificata davanti a un ente incompetente per ottenere, anche implicitamente, un titolo abilitativo. Se l’intervento richiede un’autorizzazione unica, non può produrre effetti legittimanti una PAS presentata al Comune, neppure in assenza di un tempestivo diniego. Nonostante il rigetto del ricorso, il Tribunale ha disposto la compensazione delle spese di giudizio. Una scelta motivata dalla particolare complessità della vicenda e dalla novità del quadro normativo, entrato in vigore proprio durante la fase iniziale del procedimento e ancora privo di interpretazioni consolidate. Con questa sentenza, la posizione del Comune di Magliano Alpi esce rafforzata. A questo punto, per la società proponente si aprono due possibili scenari: da un lato, l’abbandono definitivo del progetto BESS, ipotesi che appare oggi la più probabile, alla luce del doppio stop amministrativo e giudiziario; dall’altro, la possibilità di proseguire il contenzioso attraverso un appello al Consiglio di Stato, strada però più complessa e dall’esito incerto. La pronuncia rappresenta un precedente significativo per il settore delle energie rinnovabili, evidenziando i rischi legati ai periodi di transizione normativa e l’importanza di individuare correttamente, sin dall’inizio, il percorso autorizzativo competente.