FRABOSA SOTTANA - Un pasticcio burocratico porta a processo un maestro di sci di Artesina

Il 52enne genovese è stato assolto dall’accusa di esercizio abusivo della professione: aveva conseguito l’abilitazione, ma in Canada

a.c. 23/10/2023 19:30

Un “abusivo” sulle piste da sci? Niente affatto. L’abilitazione c’era eccome, benché non fosse saltata fuori al momento giusto. Così un ex maestro di sci di Artesina, S.B., genovese, classe 1971, si è trovato accusato di esercizio abusivo della professione.
 
Tra il 2012 e il 2016 aveva esercitato sia nella stazione di Frabosa Sottana che presso la scuola val di Luce all’Abetone, in Toscana, regione nella quale risultava iscritto all’albo professionale. Proprio dal collegio dei maestri di sci della regione Toscana è partita la segnalazione all’autorità giudiziaria. Delle sospette irregolarità ha parlato in aula il presidente del collegio regionale toscano Giacomo Bisconti, spiegando come i dubbi riguardassero la posizione di S.B. e di altri due iscritti.
 
Alcuni atti non idonei dal punto di vista formale erano stati ritrovati durante le verifiche e ai tre maestri era stato chiesto di integrare la loro documentazione. In base alla normativa nazionale, l’abilitazione può essere conseguita anche all’estero, ma occorre passare attraverso una procedura di riconoscimento ufficiale di cui si occupa la presidenza del Consiglio del Ministri, tramite il Dipartimento per lo Sport: “Ci dissero che la documentazione riguardante i tre iscritti risultava non ufficializzata. Anzi sembrava che un diploma fosse stato manomesso e falsificato”.
 
Ai tre era stato quindi comunicato un provvedimento di sospensione dall’albo a partire dal marzo 2016, seguito dalla denuncia in via cautelativa. È emerso tuttavia nel corso dell’istruttoria come S.B. avesse in realtà ottenuto il riconoscimento del titolo conseguito all’estero, per la precisione in Canada, superando le prove compensative in Italia. In ogni caso, era nel frattempo subentrata anche la prescrizione del presunto illecito, motivo per cui il pubblico ministero ha domandato una sentenza di non doversi procedere. La difesa ha chiesto invece l’assoluzione nel merito, pronunciata dal giudice con la formula “il fatto non sussiste”.

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