CUNEO - Danni da infiltrazioni in condomini

La consulenza del Geometra

03/12/2016 13:02

Quando sulle solette di un alloggio posto all’interno di un condominio compaiono i segni dell’umidità (macchie, fluorescenze, distaccamento dell’intonaco) è necessario risolvere il problema il più in fretta possibile per evitare che l’infiltrazione vada ad intaccare anche le parti strutturali ed ossidando i ferri dell’armatura della soletta.
Rivolvere tale problema potrebbe comportare una serie di lavori anche piuttosto lunghi e, per così dire, noiosi, soprattutto per quanto riguarda la ricerca del danno. Proprio durante la fase di ricerca del danno può risultare utile rompere in diversi punti le opere murarie creando ulteriori danni all’unità interessata, la quale deve essere sicuramente risarcita. L’onere del risarcimento dei danni arrecati all’unità immobiliare e tutto ciò che in esse è contenuto spetta al proprietario della tubazione che causa l’infiltrazione. E’ chiaro che se i danni da infiltrazioni provengo dalle parti comuni del condominio, quali il tetto, un particolare terrazzo, colonne montanti o tubazioni condominiali, il risarcimento del danno causato spetta al condominio. Per questo risulta importante leggere cosa prevede il regolamento condominiale, tenendo presente che nell’ordinarietà le tubazioni sono di proprietà privata del singolo condomino fino al punto di raccordo con la tubazione generale e che l’elemento di congiunzione si considera di proprietà condominiale e non privato.Quando invece il danno è causato dal malfunzionamento dell’impianto privato, cioè della parte di impianto a partire dal raccordo dal tubo condominiale, il risarcimento spetta al proprietario dell’impianto malfunzionante. Un ultimo caso possibile che si analizza riguarda il danno da infiltrazione dovuto da vizi costruttivi. In tal caso le sentenze dei vari tribunali d’Italia sono numerose, ma è possibile affermare che quando la denuncia dell’infiltrazione sia fatta tempestivamente, entro cioè un anno dalla scoperta del danno, e quando il malfunzionamento con i conseguenti danni si verificano entro dieci anni dalla costruzione (che avrebbe dovuto avere un corretto funzionamento molto più lungo tempo), la responsabilità del danno spetta al costruttore. Se si lascia trascorrere più di un anno di anno di tempo tra la scoperta del danno e la denuncia della stessa, il diritto del leso ad essere risarcito dalla ditta esecutrice delle opere decade. Dato che quest’ultima analisi fa riferimento ad una recente sentenza, la 537/2014, del Tribunale di Genova, occorre precisare che prima di iniziare procedimenti avventati è necessario valutare ogni singolo caso.


Geom. Davide Galfrè

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