CUNEO - Il testamento nella dichiarazione di successione

La consulenza del Geometra

19/11/2016 11:15

Per capire come impostare una Dichiarazione di Successione è fondamentale capire se esista o meno un testamento e se questo sia valido. Esistono infatti diverse tipologie di testamento a seconda della forma in cui il defunto aveva deciso di redigerlo, sempre che quest’ultimo l’abbia fatto.
Il testamento è definito dal Codice Civile come un atto revocabile con il quale ciascuno dispone, nel momento in cui cesserà di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse; fondamentale è dunque che il testamento sia redatto da persone capaci di intendere e volere in quel momento e che venga redatto con una certa forma personalmente dal diretto interessato, altrimenti il testamento in questione può essere annullato. Il testamento può essere redatto nelle seguenti forme:
- “olografo”: redatto in forma scritta, datato e sottoscritto interamente a mano da parte del testatore;
- “segreto”: redatto in forma scritta, a mano o con mezzi meccanici (computer o macchina da scrivere), datato e sottoscritto a mano dal testatore e consegnato al notaio di fiducia alla presenza di due testimoni; il notaio redigerà un atto scritto di ricevimento, datato e sottoscritto dal notaio stesso, dal testatore e dai due testimoni;
- “pubblico”: scritto dal notaio, a mano o con mezzi meccanici, che mette in forma scritta le dichiarazioni di ultime volontà dettategli dal testatore alla presenza di due testimoni; l’atto deve essere datato e sottoscritto dal notaio, dal testatore e dai due testimoni.
Da un punto di vista prettamente pratico il testamento olografo è il meno costoso, ma sicuramente le altre due tipologie sono le più tutelanti per il testatore ed i suoi eredi. Nel caso in cui esistano più testamenti è valido solamente quello con la data più recente; il testamento che non contiene i requisiti sopra citati è da considerarsi nullo.
Nel testamento devono essere presenti le indicazioni contenenti le persone designate per succedere al defunto nel suo patrimonio ed indicare con precisione i beni che vengono lasciati in eredità.
In conclusione si precisa che esiste la cosiddetta “quota di legittima” spettante a coniuge, figli (legittimi, naturali o adottivi) ed ascendenti legittimi che hanno diritto di ricevere una quota del patrimonio del defunto anche contro le volontà del defunto stesso; tali quote variano a seconda delle situazioni familiari e gradi di parentela e nel caso in cui la quota di legittima non sia rispettata, l’erede che si ritiene leso ha il diritto (e non l’obbligo) di avere la quota a lui spettante tramite l’azione detta di “riduzione”. Tale diritto, come già notato, non è un obbligo: se nel testamento la quota di legittima non è stata rispettata è facoltà per l’erede di decidere se chiedere l’azione di riduzione o se rispettare le ultime volontà del defunto.



Geom. Davide Galfrè

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