CUNEO - Elezioni politiche, istruzioni per l’uso: tutte le risposte ai dubbi sul voto

Urne aperte dalle 7 alle 23. Scheda rosa per la Camera, gialla per Palazzo Madama. Torna il “tagliando anti-frode” e per la prima volta i 18enni votano per il Senato

Samuele Mattio 24/09/2022 18:20

Domenica 25 settembre si vota per le elezioni politiche. Abbiamo raccolto alcune “faq”, acronimo che, tradotto in italiano, significa letteralmente “domande poste frequentemente”, per aiutare i nostri lettori a orientarsi nell’ingarbugliato mondo delle normative elettorali.
 
Qual è il sistema elettorale introdotto dalla nuova legge n.165/2017?
La nuova legge n.165/2017, recante “Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali” delinea un sistema elettorale misto, con una componente maggioritaria uninominale ed una proporzionale plurinominale.
L’assegnazione di 147 seggi alla Camera (comprensivi di un collegio in Valle d’Aosta e quattro collegi in Trentino-Alto Adige) e di 74 seggi al Senato (comprensivi di un collegio in Valle d’Aosta e sei collegi in Trentino) è effettuata in collegi uninominali, in cui è proclamato eletto il candidato più votato.
L’assegnazione dei restanti seggi delle circoscrizioni del territorio nazionale (245 per la Camera e 122 per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento già determinate. Sono proclamati eletti i candidati della lista del collegio plurinominale secondo l’ordine di presentazione, nel limite dei seggi cui la lista ha diritto. Fermo restando la normativa che prevede l’assegnazione con metodo proporzionale dei seggi della circoscrizione Estero (8 per la Camera e 4 per il Senato) e stabilisce peculiari modalità per l’esercizio del diritto di voto per corrispondenza dall’estero.
 
I collegi uninominali sono gli stessi utilizzati per le politiche del 2018?
No. Alla luce della legge costituzionale numero 1 del 2020, che ha ridotto il numero dei parlamentari (da 630 a 400 per la Camera dei deputati e da 315 a 200 per il Senato della Repubblica), sono stati ridisegnati.
 
Un elettore può essere candidato sia alla Camera che al Senato?
No. A pena di nullità dell’elezione nessun candidato può accettare la candidatura contestuale alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica.
 
Che cos’è il “tagliando anti-frode”?
Le schede elettorali per le elezioni politiche sono dotate di un’appendice cartacea munita di un “tagliando antifrode” con un codice progressivo alfanumerico generato in serie; dopo che l’elettore ha votato ed ha restituito la scheda al presidente del seggio debitamente piegata, tale appendice con il tagliando è staccata dalla scheda e conservata dai componenti dei seggi elettorali, che controllano se il numero del tagliando sia lo stesso di quello annotato prima della consegna della scheda medesima all’elettore; solo dopo tale controllo il presidente del seggio inserisce la scheda stessa nell’urna.
 
I cittadini di altro Stato dell’Unione Europea residenti in Italia possono votare per le politiche?
No. Il voto per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica è riservato dalla nostra Costituzione solo ai cittadini italiani.
 
Il corpo elettorale è diverso per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica?
No. Ai sensi della legge che ha modificato l’art.58 della Costituzione, per votare al Senato (come per la Camera) è ora sufficiente avere raggiunto la maggiore età e non essere incorso in una causa ostativa all’esercizio dell’elettorato attivo.
 
Quali sono le modalità di espressione del voto?
Il seggio consegna all’elettore due schede, una per la Camera ed una per il Senato. I modelli delle due schede sono identici, ma di diverso colore (rosa e gialla). Le schede recano il nome del candidato nel collegio uninominale e, per il collegio plurinominale, il contrassegno di ciascuna lista o i contrassegni delle liste in coalizione ad esso collegate. A fianco dei contrassegni delle liste sono stampati i nominativi dei relativi candidati nel collegio plurinominale. Il voto è espresso tracciando un segno sul rettangolo contenente il contrassegno della lista e i nominativi dei candidati nel collegio plurinominale. Il voto così espresso vale ai fini dell’elezione del candidato nel collegio uninominale ed a favore della lista nel collegio plurinominale. Qualora il segno sia tracciato solo sul nome del candidato nel collegio uninominale, il voto è comunque valido anche per la lista collegata. In presenza di più liste collegate in coalizione, il voto è ripartito tra le liste in proporzione ai voti ottenuti da ciascuna lista in tutte le sezioni del collegio uninominale. Le modalità di voto sono riportate anche nella parte esterna della scheda elettorale, precisando che il voto espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista vale anche per il candidato uninominale collegato e che il voto espresso tracciando un segno sul nome del candidato uninominale collegato a più liste in coalizione viene ripartito tra le liste in proporzione ai loro voti ottenuti nel collegio uninominale.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato del collegio uninominale e un segno sul sottostante rettangolo contenente il contrassegno della lista ed i nominativi dei candidati, il voto è comunque valido a favore sia del candidato uninominale sia della lista. Se l’elettore traccia un segno sul contrassegno e un segno sui nominativi dei candidati nel collegio plurinominale della lista medesima, il voto è considerato valido a favore sia della lista sia del candidato uninominale collegato.
Se l’elettore traccia un segno sul rettangolo contenente il nominativo del candidato uninominale e un segno su un rettangolo contenente il contrassegno di una lista cui il candidato non sia collegato, il voto è nullo, in quanto per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica non è previsto il voto disgiunto.
 
Dove e come si rinnova la tessera elettorale che ha esaurito i diciotto spazi per la certificazione del voto?
La tessera elettorale si rinnova presso l’ufficio elettorale del comune di residenza; è opportuno che gli elettori che hanno necessità di rinnovare la tessera elettorale si rechino per tempo presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, al fine di evitare una concentrazione delle domande di rinnovo nei giorni immediatamente antecedenti ed in quello della votazione; tale ufficio resterà comunque aperto dalle ore 9 alle ore 18 il 23 e il 24 settembre e, nel giorno della votazione, per tutta la durata delle operazioni di votazione, e quindi dalle ore 7 alle ore 23.
 
Per chi lavora fuori dalla propria regione, in Italia, vi è la possibilità di votare in un seggio diverso da quello di appartenenza? Se è possibile, quali documenti occorrono?
La legge prevede che possano votare in Italia fuori del comune di residenza solo alcune categorie di elettori, come quelli ricoverati in ospedali e case di cura, militari, naviganti, i componenti dell’Ufficio elettorale di sezione e le Forze dell’ordine; inoltre i rappresentanti di lista, designati dai partiti, possono votare presso il seggio in cui svolgono tali funzioni qualora siano elettori dello stesso collegio plurinominale alla Camera e della stessa regione al Senato. Per gli elettori che, non rientrando in tali categorie, per esercitare il diritto di voto devono raggiungere il comune di residenza recandosi presso il proprio seggio di iscrizione elettorale, sono previste agevolazioni tariffarie per viaggi in treno, aereo o nave.
 
In considerazione del mutato stato giuridico del personale che espleta i servizi postali e ferroviari, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro, è ancora operante per tali categorie di lavoratori l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario?
Sì. I requisiti per l’inclusione nell’albo delle persone idonee all’ufficio di presidente o di componente di seggio elettorale e per la conseguente nomina sono tassativamente stabiliti dalla legge. Il Testo Unico per l’elezione della Camera dei deputati, prevede espressamente l’esclusione dalle funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario per i dipendenti dei Ministeri dell’interno, delle Poste e telecomunicazioni e dei Trasporti. Si ritiene che l’intervenuta privatizzazione della maggior parte dei suddetti rapporti di lavoro non implichi l’eliminazione del divieto a svolgere le anzidette funzioni per tali lavoratori, in quanto l’esclusione deve intendersi correlata alle attività dagli stessi espletate, che rimangono essenziali per la regolarità delle complesse procedure elettorali anche nei giorni della votazione.
 
Come avviene la designazione degli scrutatori da parte della Commissione elettorale comunale?
Per svolgere le funzioni di scrutatore è prevista l’iscrizione a un apposito albo tenuto presso ogni comune. In particolare, l’iscrizione all’albo è subordinata sia alla presentazione di apposita domanda nei termini e con le modalità di legge sia al possesso dell’elettorato attivo e, infine, all’avere assolto gli obblighi scolastici. Il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla normativa vigente al momento del conseguimento del titolo stesso. La designazione degli scrutatori deve avvenire - tra il 25° e il 20° giorno antecedenti la data del voto, in seduta pubblica preannunziata due giorni prima con apposito manifesto - con il criterio della nomina all’unanimità da parte dei componenti della Commissione elettorale comunale (composta dal sindaco e da alcuni consiglieri comunali) o, nel caso che non si raggiunga l’unanimità, con una procedura di nomina per votazione. La Commissione elettorale comunale nella sua autonomia, sempre a condizione che ricorra il presupposto della decisione unanime di tutti i componenti, potrebbe comunque avvalersi del sorteggio solo quale criterio “preselettivo”, per poi procedere successivamente a formalizzare le relative designazioni. La Commissione stessa forma, poi, elenchi aggiunti, per procedere ad eventuali sostituzioni in caso di impedimento dei nominati.
 
Quali sono i documenti di identità da presentare al momento del voto?
I documenti di identità da presentare al momento del voto sono quelli ricompresi in una delle tre seguenti categorie: a) carta d’identità o altro documento d’identificazione munito di fotografia, anche se scaduto, rilasciato dalla pubblica amministrazione; b) tessera di riconoscimento rilasciata dall’Unione nazionale ufficiali in congedo d’Italia, purché munita di fotografia e convalidata da un Comando militare; c) tessera di riconoscimento rilasciata da un ordine professionale, purché munita di fotografia.
 
Vorrei chiedere al mio comune la carta d’identità elettronica (CIE). Se il 25 settembre prossimo la CIE non mi sarà stata ancora consegnata, in mancanza di altro documento d’identificazione, potrò votare con la ricevuta di richiesta?
Sì. La ricevuta, infatti, contiene la fotografia e i dati anagrafici del richiedente la CIE. Essa pertanto costituisce documento di riconoscimento.
 
A quali condizioni i rappresentanti di lista possono votare nei seggi presso i quali sono designati?
L’esercizio del diritto di voto nel seggio di regolare designazione per i rappresentanti effettivo e supplente di una stessa lista è previsto nel caso in cui tali rappresentanti si accreditino entrambi presso il seggio medesimo ed esercitino effettivamente tali funzioni (ovviamente in tempi diversi, essendo, come detto, uno supplente dell’altro), essendo elettori del collegio plurinominale stesso.
 
Come può esercitare il diritto di voto chi si trova ricoverato in un ospedale?
L’elettore che sia degente in un ospedale o casa di cura è ammesso a votare nel luogo di ricovero. A tal fine deve presentare al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali è iscritto un’apposita dichiarazione recante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura e l’attestazione del direttore sanitario dello stesso luogo di cura comprovante il ricovero. Tale dichiarazione, da inoltrare per il tramite del direttore amministrativo o del segretario dell’istituto di cura, deve pervenire al suddetto comune non oltre il terzo giorno antecedente la votazione, e cioè non oltre il 22 settembre.
 
Quali elettori diversamente abili hanno diritto ad essere accompagnati nella cabina elettorale per esercitare il diritto di voto?
Possono essere accompagnati all’interno della cabina elettorale solo gli elettori diversamente abili che siano fisicamente impediti nell’espressione autonoma del voto, e cioè i non vedenti, gli amputati delle mani, e gli affetti da paralisi o da altro impedimento fisico di analoga gravità. Ciò premesso, sono ammessi al voto assistito presso il seggio gli elettori che, presentando apposita certificazione sanitaria, abbiano ottenuto, da parte del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’inserimento sulla propria tessera elettorale dell’annotazione del diritto al voto assistito mediante apposizione del codice (AVD).
Possono anche essere ammessi a votare con un accompagnatore gli elettori il cui impedimento fisico nell’espressione autonoma del voto sia evidente. Quando manchi il suddetto simbolo o codice sulla tessera elettorale o quando l’impedimento fisico non sia evidente il diritto al voto assistito può essere dimostrato con un certificato medico - redatto da un funzionario medico designato dai competenti organi delle aziende sanitarie locali - nel quale sia espressamente attestato che l’infermità fisica impedisce all’elettore di esprimere il voto senza l’aiuto di un altro elettore. L’ammissione al voto assistito non è quindi consentita per infermità che non influiscono sulla capacità visiva oppure sul movimento degli arti superiori, ivi comprese le infermità che riguardano esclusivamente la sfera psichica dell’elettore. Le disabilità di natura psichica hanno infatti rilevanza ai fini del diritto al voto assistito solo quando la patologia comporti una menomazione fisica che incida sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto. Si precisa che nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un diversamente abile. Sulla tessera elettorale dell’accompagnatore, all’interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale l’elettore di fiducia ha assolto a tale compito. Infatti il presidente, prima di consegnare la scheda, deve: a) richiedere la tessera elettorale anche all’accompagnatore dell’elettore fisicamente impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore; b) accertarsi, interpellandolo appositamente, se l’elettore fisicamente impedito abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.
 
Sono previste misure per agevolare l’esercizio del diritto di voto agli elettori non deambulanti?
Sì. Gli elettori non deambulanti, iscritti in sezioni elettorali ubicate in edifici non accessibili mediante sedia a ruote, possono votare in qualsiasi altra sezione elettorale del comune allestita in un edificio privo di barriere architettoniche. Tali elettori, per poter votare, oltre alla tessera elettorale, devono presentare una documentazione dalla quale risulti l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione, e precisamente una certificazione medica rilasciata dall’azienda sanitaria locale, oppure una copia autentica della patente di guida speciale. Il voto è espresso nella cabina appositamente allestita per gli elettori non deambulanti.
 
Sono previste particolari modalità per consentire l’espressione del voto ad elettori affetti da gravissime infermità che ne rendono impossibile l’allontanamento dalla propria abitazione?
Sì. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali da renderne impossibile l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano (anche con l’ausilio dei servizi di trasporto messi a disposizione dal comune per agevolare il raggiungimento del seggio da parte dei portatori di handicap) e gli elettori affetti da gravi infermità, che si trovino in dipendenza continuativa da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione, hanno la possibilità di votare a domicilio. La domanda, corredata da un certificato medico della ASL e dalla copia della tessera elettorale, doveva pervenire al comune di iscrizione elettorale entro il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, e cioè entro lo scorso 5 settembre.
 
Gli elettori ricoverati nei reparti Covid-19 delle strutture sanitarie possono votare nelle sezioni ospedaliere?
Sì, possono votare nelle sezioni ospedaliere, purché le strutture che li ospitano abbiano almeno cento posti letto. Se invece sono ricoverati in strutture con meno di cento posti letto, il loro voto viene raccolto da appositi seggi speciali che si recano appositamente presso la struttura sanitaria di ricovero.
 
Gli elettori positivi al Covid-19 che sono sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di isolamento presso la propria abitazione possono votare?
Sì, possono votare presso il comune di residenza facendo pervenire al sindaco del comune nelle cui liste sono iscritti, in un periodo compreso tra il decimo e il 15esimo giorno antecedente quello della votazione una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso il proprio domicilio e recante l’indirizzo completo di questo, oppure un certificato, rilasciato dal funzionario medico designato dalla Asl, in data non anteriore al 14esimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti la sottoposizione a trattamento domiciliare o la condizione di isolamento per il contagio da Covid-19.

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