BOVES - Al via la stagione dei funghi nell’Unione Montana Alpi del Mare: ecco le regole per la raccolta

Una guida per selezionarli in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e delle norme vigenti, evitando possibili sanzioni

09/06/2026 08:22

La stagione estiva dei funghi è ormai alle porte. Per raccoglierli in sicurezza, nel rispetto dell’ambiente e delle norme vigenti, evitando possibili sanzioni, è importante conoscere alcune regole fondamentali. Il titolo per la raccolta dei funghi spontanei epigei, valido in tutto il territorio della Regione Piemonte, è costituito dalla ricevuta del versamento della somma stabilita dalla Giunta Regionale e deve essere accompagnata da idoneo documento di identità. L’autorizzazione alla raccolta è strettamente personale e consente di raccogliere, complessivamente, sino ad un massimo di 3 kg a persona al giorno. Periodo di validità e importo da pagare: - 5,00 € con validità giornaliera (il giorno per cui si paga va indicato sulla ricevuta); - 10 euro con validità settimanale (i sette giorni consecutivi vanno indicati sulla ricevuta); - 30 euro con validità annuale (anno solare); - 60 euro con validità biennale (2 anni solari); - 90 euro con validità triennale (3 anni solari). L’Unione Montana Alpi del Mare ha esercitato la facoltà prevista dalla legge regionale n. 24/2007 e pertanto le somme da versarsi dai residenti dell’Unione Montana (Comuni di Boves, Chiusa Pesio, Peveragno, Roaschia e Valdieri) che intendono ottenere il rilascio del titolo per la raccolta dei funghi epigei - valido solo sul territorio dell’Unione stessa - sono le seguenti: - 20 euro per il Titolo per la raccolta con validità annuale; - 40 euro per il Titolo per la raccolta con validità biennale; - 60 euro per il Titolo per la raccolta con validità triennale.   MODALITA’ DI PAGAMENTO: L’importo può essere versato tramite: 1. bonifico bancario, con accredito sul conto corrente intestato a “UNIONE MONTANA ALPI DEL MARE” - IBAN IT 62 J 03069 46036 100000046011 - presso INTESA SANPAOLO S.p.A - FILIALE DI BOVES; Specificando nella causale: “L.R. 24/2007 Titolo per la raccolta funghi valido: ANNO/I ….. (per annuale o pluriennale); oppure DAL gg (anche in lettere)/mm/aaaa AL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per settimanale); oppure IL gg (anche in lettere)/mm/aaaa (per giornaliero)” Nella causale devono essere inoltre obbligatoriamente indicati anche nome, cognome, dati anagrafici e indirizzo di residenza del richiedente; 2. tramite PAGO PA accedendo al portale PIEMONTE PAY. La ricevuta del versamento va sempre portata con sé, unitamente ad un documento di riconoscimento, e deve essere esibita ogni qualvolta richiesto dagli agenti preposti alla vigilanza. Coltivatori diretti o imprenditori agricoli, gestori in proprio dell’uso del bosco, soci di cooperative agricolo-forestali possono usufruire dell’autorizzazione in deroga sul territorio provinciale, previa domanda con marche da bollo e versamento di ulteriori 50 euro, per raccogliere giornalmente un quantitativo pari a quindici chilogrammi (15 kg) complessivi di funghi. "Invitiamo gli interessati a rivolgersi agli Uffici dell’Unione per qualsiasi necessità di chiarimento" dichiara il presidente Guido Giordana. "Gli introiti della raccolta funghi versati presso il nostro Ente verranno impiegati per interventi sul territorio dei Comuni dell’Unione Montana Alpi del Mare". Si ricorda che il titolo per la raccolta non è necessario nei seguenti casi: - raccolta dei chiodini o famigliola buona (Armillariella mellea), dei prataioli (Agaricus campestris, Agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere Morchella, delle gambe secche (Marasmius oreades), dell'orecchione (Pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (Coprinus comatus) e della mazza di tamburo (Macrolepiota procera). La raccolta di queste specie deve comunque avvenire nel rispetto di tutte le regole previste per gli altri tipi di funghi (giorni consentiti, luoghi e modalità di raccolta, limiti quantitativi ecc….); - nei terreni di proprietà privata per il titolare, per il coltivatore del fondo, l’usufruttuario ed altri aventi diritto nonché per i loro parenti ascendenti e discendenti e loro affini sino al primo grado (genitori, figli, suoceri, generi e nuore). In questo caso per i raccoglitori non vi sono limiti quantitativi giornalieri. La raccolta, anche in presenza di titolo per la raccolta regionale, non è consentita: - nei castagneti coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti; - nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi; - nelle aree specificamente interdette per motivi selvicolturali e in quelle di particolare pregio naturalistico e scientifico, qualora individuate dalla Regione o dagli enti locali; - dal tramonto alla levata del sole; - nei terreni sui quali sia vietato l’accesso ai sensi dell’articolo 841 del codice civile (i luoghi devono essere tabellati)”. Ulteriori informazioni, anche relativamente alla raccolta di flora spontanea e di prodotti del sottobosco, sono reperibili sulla home page del sito istituzionale: www.unionealpidelmare.it. È possibile inoltre contattare gli uffici dell’Unione al n. 0171/385152 (tutte le mattine dalle 09.00 alle 12.00, il martedì e il giovedì pomeriggio dalle 14.00 alle 17.00).

c.s.