Nella seduta del 26 giugno del Consiglio Regionale, nell’ambito dell’approvazione della Legge annuale di riordino per il 2025 è stato approvato l’Emendamento 517 che istituisce l’articolo 29 ter, presentato dal Consigliere Regionale Claudio Sacchetto che prevede l’esenzione per i pozzi irrigui costruiti prima del 1996 dagli obblighi previsti dalla L.R. 22/1996 “Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee”, l’articolo 2, comma 6 della legge vieta, al fine di tutelare e proteggere la qualità delle acque sotterranee, la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione (profonde) e la falda freatica. Il comma 7 del medesimo articolo demanda alla Giunta regionale la definizione dei criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale, corredati da apposita cartografia, cui fare riferimento per l'applicazione delle disposizioni della legge stessa. In seguito, il piano di Tutela delle Acque e vari Regolamenti regionali, hanno meglio codificato tale imposizione di Legge. Le aziende o i Consorzi con pozzi irrigui costruiti antecedentemente alla promulgazione della Legge 22/1996, prima della quale non era presente alcun obbligo, a normativa vigente avrebbero dovuto procedere a costosi lavori di ricondizionamento (per eliminare comunicazione tra le falde) oppure alla chiusura dei pozzi stessi. L’emendamento prevede l’inserimento nell’articolo 2 del comma 6 bis: “Le opere di prelievo delle acque sotterranee ad uso irriguo per le quali è dimostrata la realizzazione prima del 31 marzo 1996, sono esentate dall’obbligo di chiusura finalizzato ad evitare la comunicazione tra la falda in pressione e la falda freatica. Tale esenzione è applicata anche qualora i pozzi non siano stati ricondizionati entro il 31/12/2024”.