“Nel Decreto Legge 175 del 21 novembre 2025 il Governo nazionale ribadisce la linea che ha tenuto fin dall’inizio confermando le forti limitazioni per le installazioni di impianti fotovoltaici a terra nelle aree agricole e la regolamentazione dell’agrivoltaico, confermando la politica di difesa dei terreni coltivabili e pregiati, garantendo delle opportunità alle aziende agricole”, sostiene il consigliere regionale Claudio Sacchetto, a seguito dei commenti di alcuni esponenti politici delle sinistre in merito alla questione.
All’articolo 2, che riguarda le modifiche al Decreto Legislativo 190/2024, il testo del Decreto Legge dice: “L'installazione degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, in zone classificate agricole dai piani urbanistici vigenti, è consentita esclusivamente nelle aree di cui al comma 1, lettere a), limitatamente agli interventi per modifica, rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione degli impianti già installati, a condizione che non comportino incremento dell'area occupata, c), d), e), f), l), numeri 1) e 2). È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra”.
Sul tema del fotovoltaico a terra il Decreto ribadisce delle aree ben specifiche riferendosi al D.Lgs. 190/2024 che definisce: fermo restando quanto previsto all'articolo 11-ter, sono considerate aree idonee all'installazione di impianti da fonti rinnovabili:
a) i siti ove sono già installati impianti della stessa fonte e in cui vengono realizzati interventi di modifica, anche sostanziale, per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione, eventualmente abbinati a sistemi di accumulo, che non comportino una variazione dell'area occupata superiore al 20 per cento, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di autorizzazioni culturali e paesaggistiche per le nuove aree occupate. La variazione dell'area di cui al primo periodo non è consentita per gli impianti fotovoltaici a terra installati in aree agricole;
c) le cave e le miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale, o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento;
d) le discariche o i lotti di discarica chiusi ovvero ripristinati;
e) i siti e gli impianti nelle disponibilità delle società del gruppo Ferrovie dello Stato italiane e dei gestori di infrastrutture ferroviarie, nonché delle società concessionarie autostradali;
f) i siti e gli impianti nella disponibilità delle società di gestione aeroportuale all'interno dei sedimi aeroportuali, ivi inclusi quelli all'interno del perimetro di pertinenza degli aeroporti delle isole minori di cui all'allegato 1 al decreto del Ministro dello sviluppo economico 14 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 2017, ferme restando le necessarie verifiche tecniche da parte dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
l) per gli impianti fotovoltaici, in aggiunta alle aree di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h) e i):
1) le aree interne agli stabilimenti e agli impianti industriali, non destinati alla produzione agricola, di cui all'articolo 268, comma 1, lettere h), e l), del decreto legislativo n. 152 del 2006, sottoposti ad autorizzazione integrata ambientale ai sensi del titolo III-bis della parte seconda del medesimo decreto, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 350 metri dal medesimo impianto o stabilimento;
2) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 300 metri.
L’articolo 4, comma 1, lettera f bis riguarda la definizione di impianto agrivoltaico e dice: impianto fotovoltaico che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali sul sito di installazione. Al fine di garantire la continuità delle attività colturali e pastorali, l'impianto può prevedere la rotazione dei moduli collocati in posizione elevata da terra e l'applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione.
“Pertanto il riferimento di Legge chiarisce bene la volontà del Governo nazionale di continuare a porre un potente freno al fotovoltaico a terra sui terreni agricoli e conservare una regolamentazione rigorosa all’agrivoltaico nell’ottica di difesa dei terreni coltivabili abbinata alle possibilità di garantire opportunità alle aziende agricole”, conclude Sacchetto.