Rilascio autorizzazioni per l’attività venatoria
Pubblicato il calendario 2017 degli esami per l’abilitazione venatoriaPer il rilascio della licenza di porto di fucile per uso di caccia (da parte della Questura) o per un nuovo rilascio è richiesta l’abilitazione venatoria che viene concessa dalla Provincia. Ogni anno l’ente stabilisce il calendario delle sessioni di esame per gli aspiranti cacciatori che viene sostenuto davanti ad una Commissione di esperti. I candidati hanno tempo a presentare la domanda sul sito entro il ventesimo giorno prima delle singole sessioni d’esame.
Per facilitare lo studio degli aspiranti cacciatori, la Provincia ha predisposto un testo per la preparazione all’esame ed ha pubblicato on line la rassegna della collezione tassidermica presente nella sala in cui verrà sostenuto l’esame. Qualora, superato l’esame, il neo cacciatore intenda esercitare la caccia di selezione agli ungulati (camoscio, cervo, capriolo, muflone e daino) ed, in zona Alpi, quelle appartenenti alla tipica fauna alpina, dovrà frequentare l’apposito esame integrativo organizzato dalla Provincia in collaborazione degli organi dei Comprensoir Alpini. La licenza di porto di fucile per uso di caccia ha validità per sei anni su tutto il territorio nazionale e consente l’esercizio venatorio nel rispetto delle norme di cui alla presente legge e delle norme emanate dalle regioni.
Nei primi 12 mesi dal rilascio il cacciatore puo’ praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 157/92.
Nei primi 12 mesi dal rilascio il cacciatore puo’ praticare l’esercizio venatorio solo se accompagnato da cacciatore in possesso di licenza rilasciata da almeno tre anni che non abbia commesso violazioni alle norme della presente legge comportanti la sospensione o la revoca della licenza ai sensi dell’articolo 32 della Legge 157/92.
c.s.
CUNEO