Parte il processo di appello per il crollo del viadotto di Fossano, con l’incognita della prescrizione
La corte dovrà decidere se applicare la normativa vigente al tempo della costruzione del ponte o del disastro. Ma sui risarcimenti ci sarà comunque una rispostaPotrebbe naufragare sullo scoglio della prescrizione il processo di appello per il crollo del viadotto di Fossano, apertosi giovedì mattina a Torino. Tra le questioni preliminari avanzate dal difensore di uno dei quattro imputati condannati in primo grado per disastro colposo - il direttore dei lavori di Anas Angelo Adamo, il geometra Roger Rossi, il responsabile di cantiere Massimo Croce e il capocantiere Mauro Tutinelli - c’è infatti il tema dell’applicabilità della normativa.
Il viadotto “La Reale”, crollato il 18 aprile 2017, era stato appaltato nel 1990 in occasione delle Colombiadi e costruito nel 1993. Se si calcolasse la prescrizione in base alla normativa vigente all’epoca, i tempi sarebbero già maturati in sette anni e mezzo a partire dal 2017. Se invece si ritiene applicabile la legge ex Cirielli, calcolando la prescrizione per il disastro colposo alla pena edittale massima di dodici anni, ci sarebbe tutto il tempo per celebrare il processo d’appello e anche per giungere a sentenza definitiva.
In primo grado i quattro tecnici erano stati condannati alla pena di un anno e quattro mesi, con il beneficio della sospensione condizionale. Ciò che più rileva però sono i risarcimenti. Sul punto, il dibattito relativo all’eventuale prescrizione non incide: la Corte d’Appello dovrebbe comunque pronunciarsi sulle statuizioni già determinate dal giudice di primo grado a Cuneo, decidendo se confermarle, annullarle o demandarle in toto al processo civile. In primo grado era stata disposta una provvisionale di mezzo milione a beneficio della Provincia di Cuneo, più ulteriori risarcimenti da determinare in sede civile anche per il ministero delle Infrastrutture e l’Anas.
La Procura ha appellato solo due delle otto assoluzioni in primo grado, quelle relative alla responsabile tecnica dell’azienda che eseguì i lavori di manutenzione nel 2006 e all’allora responsabile del centro manutentivo di Anas. Anche questi lavori, a detta del giudice, furono “realizzati senza dubbio in modo negligente e imperito, nonché in violazione delle norme tecniche per le costruzioni”. La Procura però aveva trascurato di avvisare i difensori degli indiziati degli accertamenti tecnici irripetibili effettuati sui resti del ponte: un errore procedurale che, secondo il tribunale, comporta la nullità delle prove raccolte.
Ora dovrebbero essere risentiti i consulenti tecnici della Procura già ascoltati in aula a Cuneo, ma le difese hanno chiesto anche di rinnovare l’audizione dei propri periti. La prossima udienza è in calendario il 22 aprile.
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