Lâesame della pressione oculare non è reato: assolto un ottico fossanese
Era a processo per esercizio abusivo della professione. Ad avviare le indagini, per conto degli oculisti, unâinvestigatrice privata che si era finta clienteĂ una sentenza che farĂ giurisprudenza, nel settore professionale interessato, quella che il tribunale di Cuneo ha pronunciato nei confronti di un ottico fossanese, a processo per esercizio abusivo della professione. Assolto perchĂŠ il fatto non sussiste, ha stabilito il giudice Anna Gilli: nessun reato è stato commesso dal professionista al quale si imputava lâutilizzo di un macchinario riservato - in teoria - agli oculisti.
Si tratta del tomografo a soffio, usato per misurare la pressione oculare dei pazienti e utile in particolare a chi è affetto da glaucoma. Prima dellâintroduzione di questo apparecchio, per rilevare la pressione occorreva un anestetico e quindi un oculista che potesse somministrarlo. Il nuovo strumento, invece, sfrutta un soffio dâaria che modifica per una frazione di secondo la curvatura della cornea e fornisce il dato. Il problema è che il tonometro a soffio non figura nellâelenco delle strumentazioni che gli ottici sono autorizzati ad utilizzare. La normativa in materia, risalente al 1992, non è mai stata aggiornata.
Su questo hanno fatto perno le argomentazioni difensive del giovane ottico, contro il quale si erano costituiti in giudizio la SocietĂ Oftalmologica Italiana e lâOrdine dei Medici. Nel maggio del 2020, allâinterno del suo negozio di Savigliano, lâottico era stato avvicinato da una cliente che aveva chiesto di poter effettuare la misurazione della pressione oculare. La donna ha raccontato di aver fatto presente la propria familiaritĂ con il glaucoma e anche che lâesercente le aveva consigliato, piĂš volte, di rivolgersi a un oculista. Ciononostante, alla fine aveva acconsentito a effettuare lâesame con un tonometro a soffio. Lâottico aveva riscontrato la presenza di piccole macchie sullâiride e sollecitato âcontrolli specifici presso un oculista, perchĂŠ lui non poteva rilasciare una diagnosi, non essendo un medicoâ. Lei, però, non era una cliente qualsiasi. Si trattava infatti di unâinvestigatrice dellâagenzia Argo di Milano, incaricata dalla Soi.
Allâesito dellâistruttoria, il pubblico ministero Anna Maria Clemente ha chiesto per lâimputato una condanna a quattro mesi e 8mila euro di multa: âIl tonometro serve a rilevare eventuali cambiamenti della pressione oculare per ottenere una diagnosi precoce. Proprio per questo è necessario che venga impiegato da un medicoâ sono state state le conclusioni dellâaccusa. Ad esse si era associata la parte civile con lâavvocato Riccardo Salomone: âĂ stata violata una legge che sicuramente vieta lâutilizzo del tonometro a professioni che non siano medici oculisti e un decreto che vieta lâacquisto di determinati strumentiâ.
Lâavvocato Renzo Cocchi, difensore dellâimputato, ha evidenziato come âlâinvestigatrice non ha ricevuto alcuna diagnosi e lei stessa aveva detto di avere familiaritĂ col glaucomaâ. Il semplice utilizzo dello strumento, ha aggiunto, ânon è elemento sufficiente a formulare una diagnosi di glaucomaâ e non costituisce in sĂŠ una violazione: âCosa è vietato? Ă vietato compiere questa rilevazione accompagnata da una diagnosiâ. Sul tema si era espresso tra lâaltro il presidente nazionale di Federottica, Andrea Afragoli, denunciando âun disallineamento oggettivoâ fra le competenze attuali degli ottici e il loro profilo professionale, vecchio di un secolo. Un problema sentito dalla categoria, soprattutto da quando la tecnologia ha fornito molti strumenti, come il tonometro, che prima non esistevano.
Andrea Cascioli

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