Referendum, l’Italia al voto sulla riforma della giustizia
Seggi aperti dalle 7 alle 23 di domenica e dalle 7 alle 15 di lunedì. Separazione delle carriere di giudici e pm, sorteggio del Csm e Alta Corte: ecco cosa può cambiareSi vota domenica 22 marzo dalle ore 7 alle 23 e lunedì 23 marzo dalle ore 7 alle 15 per il referendum costituzionale riguardante la riforma sulla giustizia.
Si tratta del quinto referendum costituzionale nella storia repubblicana. A differenza dei referendum abrogativi, non è richiesto un quorum di votanti. La legge sottoposta a referendum sarà promulgata se confermata dalla maggioranza dei voti validi e respinta in caso contrario: chi desidera che la riforma sia approvata deve barrare la casella del sì, chi vuole che venga respinta deve barrare la casella del no.
La riforma di iniziativa governativa, denominata Meloni-Nordio, prevede la revisione degli articoli 87 (decimo comma), 102 (primo comma), 104, 105, 106 (terzo comma), 107 (primo comma) e 110 della Costituzione. Sono tre gli articoli costituzionali che vengono modificati nella sostanza: l’articolo 102 nel quale si prevede la separazione delle carriere dei magistrati giudicanti (i giudici) e requirenti (i pubblici ministeri), l’articolo 104 nel quale si delineano le modifiche nella procedura di nomina del Consiglio Superiore della Magistratura e l’articolo 105 nel quale si stabilisce l’istituzione di un’Alta Corte incaricata di gestire i procedimenti disciplinari a carico dei magistrati.

I temi del referendum
1. Separazione delle carriere di giudici e pm
La magistratura è un ordine che si compone al suo interno di due distinte funzioni: la funzione giudicante è in capo ai giudici, incaricati non solo di decidere sulla condanna o l’assoluzione degli imputati a processo ma anche di vagliare le richieste degli inquirenti lungo tutto il procedimento, esprimendosi per esempio sugli arresti o le altre misure cautelari in fase di indagini preliminari, sul rinvio a giudizio (la fase in cui si decide se un indagato dovrà essere processato oppure no), sulle misure alternative alla detenzione, eccetera. La funzione requirente è assolta dai pubblici ministeri cui spetta il compito di condurre le indagini, ricercare le prove di reato, individuare i presunti responsabili e chiederne il rinvio a giudizio e poi eventualmente la condanna se si ritiene che ve ne siano i presupposti all’esito del processo.
Oggi vige una separazione delle funzioni, ma non delle carriere. Vi è quindi un unico concorso per entrare in magistratura e solo dopo coloro che sono stati ammessi scelgono se seguire la carriera del giudice o quella del pubblico ministero. Giudici e pm possono anche scegliere di passare da una funzione all’altra, ma entro certi limiti. Gli ultimi paletti sono stati posti dalla riforma Cartabia che ha limitato la possibilità di effettuare questo passaggio ai primi nove anni di carriera: il passaggio da giudice a pm o da pm a giudice può comunque essere effettuato - previa frequentazione di un corso professionale e sottoposizione a un giudizio di idoneità - una sola volta. Comporta inoltre il trasferimento in un diverso distretto giudiziario (i distretti corrispondono in genere alle regioni).
Cosa succede con il referendum
- Se vince il sì, verrà introdotta una separazione nelle carriere tra giudici e pm: tutti costoro continueranno a far parte dell’ordine della magistratura, ma non potranno più effettuare il passaggio di funzione.
- Se vince il no, rimarrà in vigore la normativa attuale che prevede la possibilità di effettuare un solo passaggio di funzione, entro i primi nove anni di carriera e alle condizioni prima menzionate.

2. Nomina del Consiglio Superiore della Magistratura
Il Consiglio Superiore della Magistratura (Csm) è l’organo di governo autonomo della magistratura. Ha lo scopo di garantire l’autonomia e l’indipendenza del potere giudiziario dagli altri poteri dello Stato, secondo il principio di separazione dei poteri sancito dalla Costituzione. A questo organo spettano tutte le decisioni in materia di assunzioni, assegnazioni e trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati ordinari (i magistrati amministrativi, contabili e militari hanno propri organi di governo).
Oggi il Csm è composto da 33 membri e presieduto dal presidente della Repubblica che vi partecipa di diritto. Gli altri due membri di diritto sono il primo presidente e il procuratore generale presso la corte suprema di Cassazione. Tra i restanti 30 consiglieri, in carica per un quadriennio, 2/3 sono eletti da tutti i magistrati ordinari (sono i cosiddetti membri togati, in numero di 20) e 1/3 è eletto dal parlamento riunito in seduta comune, a maggioranza qualificata (cioè con il voto favorevole di almeno 3/5 dei parlamentari), tra i professori universitari in materie giuridiche e gli avvocati che esercitano la professione da almeno quindici anni (sono i cosiddetti membri laici, in numero di 10).
Cosa succede con il referendum
- Se vince il sì, l’attuale Csm sarà sdoppiato in due distinti consigli, uno per i giudici e l’altro per i pubblici ministeri, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. In entrambi i Csm tutti i componenti non di diritto verranno selezionati per sorteggio e non più per elezione. Per i membri togati vi sarà un sorteggio “secco” in teoria effettuabile tra tutti i giudici in servizio per un Csm e tra tutti i pm in servizio per l’altro Csm (si prevede in realtà di restringere la platea dei sorteggiabili in base agli anni di servizio e ad altri criteri, che saranno demandati alla legge ordinaria). Per i membri laici il sorteggio sarà “temperato”: il parlamento in seduta comune stilerà un elenco di nominativi (anch’esso destinato a essere definito da una legge successiva, anche nel numero di componenti) scelti sempre tra professori di diritto e avvocati. All’interno di questo elenco verranno poi sorteggiati i componenti laici di ciascun Csm.
- Se vince il no, la composizione e le procedure di nomina del Csm restano inalterate.

3. Istituzione dell’Alta Corte
La funzione disciplinare nei confronti dei magistrati (sia giudici che pm) è oggi esercitata da un’apposita sezione del Csm, composta da due membri laici (uno dei quali è il vicepresidente del Csm) e da quattro membri togati. A questa sezione spetta il compito di giudicare le eventuali infrazioni commesse dai magistrati. I procedimenti disciplinari nei confronti di giudizi e pm possono essere promossi dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale presso la corte di Cassazione.
Il procedimento può concludersi con l’assoluzione o la condanna del magistrato, in questo secondo caso le sanzioni verranno graduate in base all’entità dell’infrazione commessa: si va dall’ammonimento alla censura, la perdita di anzianità, la sospensione dalle funzioni, il trasferimento ad altra sede, fino alla rimozione dalla magistratura. Le decisioni della sezione disciplinare possono essere impugnate dinanzi alle Sezioni Unite civili della corte di Cassazione.
Cosa succede con il referendum
- Se vince il sì, ad occuparsi di giudicare l’operato dei magistrati non sarà più la sezione disciplinare del Csm ma un’Alta Corte disciplinare di cui faranno parte sia giudici che pm, insieme ai membri laici. L’Alta Corte sarà formata da quindici membri: tre nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio, tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti compilato dal parlamento, sei magistrati giudicanti e tre magistrati requirenti estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie. Questi membri togati dovranno avere almeno venti anni di carriera e avere o aver svolto funzioni di legittimità (cioè essere o essere stati in passato magistrati di Cassazione). L’Alta Corte eleggerà il presidente tra i componenti nominati dal presidente della Repubblica o tra quelli estratti dall’elenco compilato dal Parlamento. Contro le sentenze emesse dall’Alta Corte è ammessa impugnazione, anche per motivi di merito, soltanto dinanzi alla stessa Alta Corte: il magistrato verrà quindi giudicato da un collegio di membri dell’Alta Corte in primo grado e poi, in “appello”, da un collegio formato da membri diversi della stessa Alta Corte. Non è tuttora chiarito se permanga oppure no la possibilità di rivolgersi in ultima istanza alla Cassazione. Si attribuisce ad una successiva legge ordinaria il compito di determinare gli illeciti disciplinari e le relative sanzioni, indicare la composizione dei collegi, stabilire le forme del procedimento disciplinare e le norme necessarie per il funzionamento dell’Alta Corte.
- Se vince il no, la funzione disciplinare continuerà ad essere esercitata dalla sezione apposita del Csm.
Per saperne di più: Referendum, dieci domande scomode ai sostenitori del sì e del no

CUNEO referendum - costituzione - Voto - Giustizia - magistratura





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