La strada chiusa non è abuso dâufficio, assolto lâex sindaco di Acceglio
Enrico Colombo era stato denunciato dal gestore del rifugio di Viviere per presunte vessazioni subite, come il mancato sgombero della neve e le restrizioni al transitoNessun abuso, solo una decisione discrezionale dellâamministrazione comunale: lo pensano i giudici del tribunale di Cuneo che stamani hanno assolto Enrico Colombo, ex sindaco e attuale vicesindaco di Acceglio, dalle imputazioni che la procura aveva formulato contro di lui, abuso dâufficio e omissione di atti dâufficio.
La denuncia era partita da Fabrizio Fea, gestore del rifugio in borgata Viviere ma anche ex sodale politico di Colombo. Nella sua giunta aveva ricoperto per un anno il ruolo di vicesindaco, prima di rassegnare le dimissioni. Una scelta che a suo dire il sindaco non avrebbe affatto gradito, tanto da minacciarlo di non farlo piĂš lavorare. Minaccia concretizzatasi, sempre secondo la versione di Fea, in una serie di dispetti e vessazioni come il mancato sgombero della neve sulla strada per Viviere e lâinasprimento delle autorizzazioni al transito invernale di cui il proprietario del rifugio godeva. Lâautorizzazione concessa, ha spiegato in aula il querelante, era vincolata alla scala del rischio valanghe: âUn pericolo quasi inesistente in quella zona. Per altre attivitĂ di Acceglio invece questo rischio è altissimo, eppure solo il mio rifugio è stato sottoposto a queste misureâ. Una situazione che si sarebbe modificata solo mesi dopo perchĂŠ Colombo âsapeva che era in corso questo procedimento e si sentiva âpressatoâ dalla procuraâ.
Dal canto suo, lâex primo cittadino spiega di aver aumentato le restrizioni non per malanimo nei confronti di Fea (il quale era rimasto consigliere comunale), ma perchĂŠ preoccupato da eventuali rischi: âAlcuni mesi prima era successo il fatto di Rigopiano. Mi resi conto di aver dato autorizzazioni a persone che forse non sapevano di transitare in aree dove insistevano frane e valangheâ. Di qui la decisione di interrompere anche lo sgombero neve: âIn quella strada ci sono difficoltĂ di transito dei mezzi spazzaneve. Ă una strada militare e andrebbe allargata, dâinverno non è mai rimasta apertaâ. Se il divieto non si applicava a nessuno a parte Fea, ha aggiunto, è perchĂŠ âa nessun altro era stata data unâautorizzazione in deroga a unâordinanza, a parte il Soccorso Alpino per unâesercitazioneâ.
Unâulteriore contestazione, relativa alla raccolta dei rifiuti, è stata ritirata dallo stesso pubblico ministero perchĂŠ ricondotta a âun equivocoâ riguardo alla riorganizzazione della nettezza urbana. Il sostituto procuratore Pier Attilio Stea ha invece ribadito la validitĂ delle restanti accuse, pur domandando per lâamministratore una pena entro il limite edittale di un anno. Riguardo allo sgombero neve, ha detto, âcâè la conferma dei testimoni che prima dellâinverno 2017-18 la strada veniva pulita, è stato Colombo a dare indicazione allo spazzaneve di non farlo piĂšâ. La limitazione al transito, ha aggiunto il rappresentante della pubblica accusa, avrebbe dovuto essere limitata al âtempo strettamente necessarioâ e non a unâintera stagione: âLa libera circolazione è un diritto costituzionale, lâente locale può limitarlo solo per un periodo preciso. Lâimprenditore aveva bisogno assoluto di utilizzare quella strada per mantenere in piedi il rifugioâ. âLâautorizzazione a Fea era sempre stata concessa, senza valutazioni discrezionali e riferimenti al pericolo di valangheâ ha rimarcato per la parte civile lâavvocato Alessandro Ferrero: âLa tragedia di Rigopiano ha realmente creato sconcerto nellâopinione pubblica, ma questo scrupolo il sindaco se lo fa venire non nellâordinanza di febbraio 2017, un mese dopo la valanga, ma quasi un anno dopoâ. Nella carta valanghe dellâArpa, ha affermato il legale, âla zona del rifugio di Fea non è assolutamente a un livello di rischio tale da far tenere un atteggiamento come quello che emerge dallâordinanzaâ: âNon ci lamentiamo della chiusura della strada in sĂŠ - ha spiegato - ma dellâatteggiamento punitivoâ.
Per lâavvocato Roberto Macchia, difensore di Colombo, âsarebbe incoerente chiudere al traffico una strada per poi sgombrarla dalla neveâ e in ogni caso ânon câè traccia della richiesta da parte di Fea di offrire unâinterpretazione alternativa dellâautorizzazioneâ. La limitazione al transito andava comunque inquadrata, a giudizio della difesa, nellâesercizio di un potere discrezionale dellâamministrazione: âPrima che la stagione invernale inizi non si può sapere quali saranno le giornate di neve. Se non si mette in discussione lâordinanza di chiusura, non câè nemmeno motivo di contestare il mancato sgombero: la strada veniva chiusa proprio perchĂŠ non era possibile sgomberare la neveâ. I giudici hanno assolto lâex sindaco perchĂŠ il fatto non sussiste quanto allâimputazione relativa alle presunte carenze nella raccolta dei rifiuti. Sulle residue contestazioni, perchĂŠ il fatto non costituisce reato.
Andrea Cascioli

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