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CUNEO - Thursday 12 March 2026, 10:43

Quando a Cuneo era vietato lavorare nei giorni festivi. Storie e curiosità sulla legge nel Medioevo

Se alcune pene possono apparire addirittura ridicole, altre fanno rabbrividire: nelle norme uno spaccato della vita del tempo
Quando a Cuneo era vietato lavorare nei giorni festivi. Storie e curiosità sulla legge nel Medioevo

Alcune curiosità sulle norme penali durante il Medioevo nelle nostre terre. In questo campo davvero si nota l’impressionante differenza fra le epoche passate e l’attuale. Se alcune pene possono apparire addirittura ridicole, altre fanno rabbrividire. Rispetto a oggi due sono le differenze sostanziali: allora erano pubbliche e soprattutto fisiche (con menomazioni corporali) e, in secondo luogo, erano pesantemente puniti i reati contro la morale (cristiana, logicamente). Uno per tutti: la bestemmia. Era il primo reato contro la religione. Come veniva punita? Un po’ ovunque con la “lavata di capo”. In questo caso la pena non comportava lesioni fisiche, ma “solo” l’esposizione al pubblico ludibrio. Il colpevole veniva condannato a pagare una multa salata e, se non vi provvedeva, veniva portato in un luogo pubblico (in genere al pozzo centrale del borgo, a Demonte e a Cuneo al luogo chiamato il “pellerino”): di fronte al popolo tutto radunato per l’occasione, il bestemmiatore veniva fatto distendere per terra e gli venivano versate tre o più secchiate d’acqua sul capo (tre a Boves, quattro a Cuneo, tre a Demonte). Per di più a Demonte il colpevole, prima della lavata di capo, doveva rimanere per un giorno intero legato al pellerino ed esposto al pubblico ludibrio. Una bella umiliazione e non solo, perché quando il poveretto era legato e impossibilitato a difendersi, chi passava poteva non limitarsi a deriderlo.

Un altro reato oggi scomparso è il “lavoro in giorno festivo”. Anche questo era un reato ed era punito con una multa, in quanto spregio al giorno dedicato al Signore. V’era tuttavia la possibilità di farla franca. Quando? Facile immaginarlo. Quando si lavorava per il bene diretto o indiretto della Chiesa: ad esempio lo statuto di Beinette prevedeva l’esenzione dalla pena se il lavoro era fatto per la Confratria (le confraternite erano enti religiosi), o per l’ospedale (anche qui, in quanto opera di carità, in mano al Clero) o per la Chiesa o per una persona povera. 

E il buon costume? In questo termine erano compresi tutti i comportamenti lesivi del credo religioso e della morale assai severa del tempo, ma ciò che più colpisce è la differenza enorme di trattamento fra uomo e donna nei delitti di adulterio e violenza sessuale. Sembra roba d’altri tempi, ma è giusto ricordare che la violenza sessuale è divenuta in Italia reato contro la persona soltanto nel 1996. Le pene poi, solitamente, riguardavano soltanto gli uomini e non le donne, alle quali era riservato un trattamento ben peggiore. L’adulterio dell’uomo era punito con la multa e, nel caso il reo non potesse pagarla, con la pubblica fustigazione. Ad esempio, in Beinette l’adultero si prendeva una bella multa, il cui importo variava a seconda del consenso o meno della donna. Chi non poteva pagare la multa era sottoposto alla fustigazione. A Boves ci si limitava alla fustigazione da una porta all’altra del paese e per due volte. 

È appena il caso di ricordare che destinatario delle norme in esame era l’uomo e non la donna, perché a quest’ultima era riservato ben di peggio. Scopo della donna era dare figli certi al marito e nel comune sentire la donna che violava tale obbligo, violava una legge sacra e si metteva fuori dalla società. L’adultera poteva nel generale consenso essere picchiata anche fino alla morte dal marito tradito, in molti luoghi era condannata a morte; ben che andasse veniva ripudiata e diventava la svergognata del paese, una puttana e niente più, e come tale trattata da tutti.  

A comprova dello stato di totale inferiorità della donna è anche quanto veniva disposto in tema di violenza carnale cum virgine (e anche qui siamo arrivati quasi ai giorni nostri). Sempre in Boves la pena consisteva nel taglio di una mano o di un piede (molte donne e non solo, al giorno d’oggi, riterrebbero giusto ripristinare qualcosa di simile a quell’uso, anche se adattato ai tempi, come ad esempio: la castrazione chimica), ma il reo poteva evitare la pena sposando entro dieci giorni la vittima. È il cosiddetto “matrimonio riparatore” in uso pressoché ovunque e rimasto nella nostra Italia fino al 1981 quando con la legge n. 442 fu finalmente abrogato l’art. 544 del Codice Penale che prevedeva l’estinzione del reato per lo stupratore e i suoi complici se la violentata (se minorenne, per lei i suoi genitori) accettava di sposarlo. Del resto la donna aveva ben poche alternative, perché ben difficilmente avrebbe potuto sposarsi ed era per tutti una “svergognata”. 

Senza approfondire molti altri casi di reati assai più gravi e pene, par giusto chiudere con una curiosità. Era il reato per “i cattivi scherzi alle spose”. Si, i cattivi scherzi alle spose vietati dallo statuto di Cuneo. Evidentemente in città era invalso l’uso curioso di far scherzi alle spose, degenerato poi in scherzi decisamente pesanti al punto di prevederne la punibilità, come l’accogliere la sposa con corni, sonagli e bacini o con ingiurie, o addirittura, si badi perché la cosa è davvero curiosa, portar via porte e finestre della camera nuziale o far trovare un terzo vestito (da uomo ovviamente) nel letto nuziale.

Così andava il mondo.

Mario Rosso
luogo CUNEO
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Tag:
cuneo - Storia
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